19/09/2008
Ha problemi con un inquilino o desidera affittare un immobile e vuole evitare qualsiasi tipo di complicazione?
Bene, se non ha ancora affittato il bene immobile deve semplicemente seguire questi piccoli consigli che possono esserLe di grande aiuto. Innanzitutto è necessario stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo. Le clausole del contratto dovranno adattarsi alle necessità del locatore e del locatario ed è quindi consigliabile ricorrere ad un avvocato. È particolarmente importante in caso di locazioni stagionali o di breve durata o in caso di affitto di appartamenti ammobiliati.
Se dovesse aver già affittato il Suo appartamento e il problema consiste nel fatto che il Suo inquilino non paga i canoni stabiliti nel contratto, può avvalersi dell’ordinanza di sfratto affinchè l’inquilino abbandoni l’appartamento o il locale in questione. La procedura per la convalida di sfratto è piuttosto rapida; una volta ottenuta la sentenza di sfratto e quando l’inquilino ha abbandonato l’appartamento, il locatore può rivolgersi al Tribunale e reclamare il pagamento dei canoni non pagati dal locatario. Esiste una nuova riforma in base alla quale, una volta avviata la procedura di convalida di sfratto, il debitore non è tenuto a pagare i canoni (evitando così il processo) ma, se il locatore reclama al locatario il pagamento dei canoni con almeno due mesi di anticipo e questi non paga prima dell’inizio del processo, il processo civile di sfratto continuerà e il debitore non potrà fare nulla per evitarlo.
Per quanto riguarda la durata del contratto è importante sapere che, nonostante venga statuito un periodo di durata determinata, è possibile rinnovare il contratto fino a cinque anni se il bene immobile costituisce la residenza abituale del locatario (se questi lo richedesse). Durante questi cinque anni può risiedere nell’appartamento indipendentemente dal periodo di tempo stabilito nel contratto (eccetto contratto stagionale).
Infine, nel caso in cui venga stabilito un periodo di tempo determinato e si verificasse una risoluzione anticipata da parte del locatario è possibile ilk risarcimento del danni equivalenti al totale dei canoni restanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che l’appartamento non sia stato affittato ad un altro inquilino.